Appalti, possibile aumento dei ribassi se il bando prevede l’arbitrato


constructionouvrierEliminata con il nuovo decreto la scadenza delle clausole compromissorie, ridotti costi e tempi dei contenziosi. Novità in materia di appalti pubblici. Restano a far parte del nostro ordinamento gli arbitrati anche se la Finanziaria 2008 ne aveva previsto l’abolizione a causa degli alti costi per le pubbliche amministrazioni.

Proposito contraddetto dall’azione del Governo, che con la bozza di decreto legislativo per la riforma di arbitrati e appalti, esaminata dal pre – Consiglio dei Ministri, rimuove anche il divieto di incrementare i compensi massimi.
 
L’arbitrato consiste nell’inserimento di clausole compromissorie all’interno degli appalti pubblici. Le parti stipulano accordi preventivi per la devoluzione di eventuali controversie a un collegio arbitrale nominato di comune accordo. Il verdetto può essere impugnato anche nel merito, accelerando i tempi dell’appello. Con il nuovo decreto, poi, è prevista la rotazione per i presidenti del collegio, che non devono aver gestito arbitrati nei tre anni precedenti.
 
Inserimento facoltativo: L’ex Ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, aveva proposto la cancellazione dell’istituto, non più attuata con l’obiettivo di velocizzare la giustizia privata. L’arbitrato resta quindi facoltativo e può essere previsto dal bando di gara. All’appaltatore rimane la possibilità di rifiutarlo prima della firma del contratto. Vi si ricorre solo se fallisce il tentativo di conciliazione bonario.
 
Incentivi: L’inversione di tendenza consiste negli incentivi previsti per l’introduzione delle clausole compromissorie. Nei bandi che ammettono l’arbitrato le imprese potranno infatti aumentare di qualche punto i ribassi. Operazione resa possibile dai minori oneri finanziari derivati da una più spedita risoluzione delle controversie, stimata in 82 giorni per i casi più lineari e sette mesi per quelli arricchiti da ricorsi incidentali. In precedenza, invece, il fatto che le amministrazioni risultassero quasi sempre perdenti faceva considerare più costoso il ricorso a simili clausole contrattuali.
 
Tempistica dei ricorsi: Il decreto legislativo in discussione attua la delega prevista dalla Legge Comunitaria 2008 e recepisce all’interno del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs.163/2006, la Direttiva Comunitaria 2007/66/CE, che impone un lasso di tempo tra l’aggiudicazione di una gara e la firma del contratto. In questo modo si lascia il tempo necessario per la presentazione di eventuali ricorsi.
 
Il termine introdotto dalla bozza di decreto legislativo per la sospensione del contratto è di 35 giorni, calcolati a partire dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, a fronte dei 40 inizialmente previsti. Dopo l’avviso sulle intenzioni di presentare ricorso da parte dei concorrenti, la Stazione Appaltante può annullare la gara in autotutela. Per l’impugnazione dell’aggiudicazione sono invece a disposizione 30 giorni.
 
Compensi massimi: Il nuovo decreto legislativo, in presenza di cause complesse, propone di eliminare il divieto per i giudici privati di auto aumentarsi la parcella. Le tariffe degli arbitrati potranno così oscillare tra il 40% e il 70% di quelle professionali in vigore.

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